Art. 4.
(Compiti del Comitato).

      1. Il Comitato ha il compito di valutare gli obiettivi di sviluppo elaborati in sede locale, di predisporre i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 5, di valutare il programma di interventi di sviluppo previsto dall'articolo 5, comma 3, nonché

 

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di approvare il Documento di programmazione elaborato ai sensi dell'articolo 6.
      2. Il Comitato ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dal Parlamento, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

          a) strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;

          b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

          c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

          d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.

      3. Il Comitato provvede alla tenuta dell'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dai dati relativi al profilo geografico, fisico e politico-amministrativo di ciascuna delle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge.