1. Il Comitato ha il compito di valutare gli obiettivi di sviluppo elaborati in sede locale, di predisporre i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 5, di valutare il programma di interventi di sviluppo previsto dall'articolo 5, comma 3, nonché
a) strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile;
b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica.
3. Il Comitato provvede alla tenuta dell'elenco funzionale delle isole minori italiane, corredato dai dati relativi al profilo geografico, fisico e politico-amministrativo di ciascuna delle isole di cui all'allegato A annesso alla presente legge.